Durante questi mesi abbiamo sentito parlare ampiamente di detrazioni fiscali su interventi di ristrutturazione. Esse vengono denominate in diversi modi, fino all’espressione di Superbonus al 110% che da qualche mese sembra essere sulla bocca di tutti.
Questa agevolazione, introdotta con il Decreto Rilancio, riguarda gli interventi di ristrutturazione volti all’efficientamento energetico dell’edificio, svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ma come si può usufruirne e a quali condizioni? Vediamolo assieme.
Quali sono gli interventi detraibili
Con il decreto n. 246 del 5 ottobre 2020, denominato “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. ecobonus”, si stabiliscono i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Gli interventi che beneficiano delle agevolazioni sono i seguenti:
- interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente (ecobonus)
- interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate)
- interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (Superbonus)
Gli interventi principali, elencati nel comma 2 dell’art. 119, sono.
- sostituzione serramenti e infissi;
- installazione schermature solari;
- installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda.
La detrazione relativa agli infissi riguarda tutte le tipologie di serramenti, compresi quindi porte e portoni, e comprende:
- fornitura e posa in opera di finestre e infissi;
- fornitura e posa in opera di persiane, avvolgibili ed elementi accessori;
- fornitura e posa in opera di porte di ingresso;
- sostituzione di componenti vetrate ed elementi oscuranti.
Quali sono le condizioni
Regola fondamentale per ottenere il Superbonus è la riduzione di due classi del consumo energetico dell’edificio.
Gli interventi devono presentare le seguenti caratteristiche:
- sostituire elementi già esistenti;
- riguardare stanze riscaldate e, quindi, proteggerli verso aree non riscaldate;
- assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.
Inoltre, la posa dei serramenti e delle porte dovrà essere effettuata da personale provvisto di qualifica professionale di installatore.
Infine, riguardo alla tipologia degli edifici su cui si possono effettuare i lavori sopracitati: sono incluse le abitazioni unifamiliare adibite a prima e seconda casa, le parti comuni di un condominio, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP); restano esclusi i fabbricati destinati ad attività produttive.
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